Il Dittatore (lat.: dictator) era una figura caratteristica dell’assetto della costituzione della Repubblica Romana.
Si ritiene comunemente che la dittatura fosse una magistratura straordinaria. […]
Si dovrebbe anzi dubitare che la dittatura possa qualificarsi semplicemente come una magistratura, perché difetterebbe comunque di due delle caratteristiche essenziali delle magistrature dell’età repubblicana, e cioè della collegialità e della elettività.
Il dittatore, infatti, non aveva alcun collega […] Inoltre, il dittatore non veniva eletto dalle assemblee popolari, come tutti gli altri magistrati, ma veniva dictus, cioè nominato, da uno dei consoli […]
Alla dittatura si faceva ricorso solamente in casi straordinari (quale un impedimento grave ad operare del console che lo nominava), e il dittatore durava in carica fino a quando non avesse svolto i compiti per i quali era stato nominato, e comunque non più di sei mesi; inoltre il dittatore usciva dalla propria carica una volta scaduto l’anno di carica del console che lo aveva nominato.
[…]
Alla dittatura i Romani facevano ricorso in situazioni di emergenza, come per sedare una rivolta (dictator seditionis sedandae causa) o per affrontare pericoli esterni e governare lo Stato in situazioni di difficoltà (dictator rei gerendae causa).
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